Ecobonus 110%: Come funziona, quali sono le variazioni e chi saranno i beneficiari? - SOGIM

L'ecobonus 110% diventa legge con la conversione parlamentare del Decreto Rilancio.
Cosa riguarda nello specifico l'articolo 119 della legge 17 Luglio 2020, n. 77 ? Chi sono i soggetti beneficiari delle detrazioni, come funziona e quali sono le variazioni? 


L' articolo 119, che riguarda principalmente gli incentivi per l'efficienza energetica, il sisma bonus, il fotovoltaico e le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, verrà applicato nella misura del 110 per cento delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente. 

Le spese dovranno essere sostenute nel periodo che va dal 1 Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021 e il bonus per loro verrà ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. 
Soggetti beneficiari: 


condomìni persone fisiche che ne potranno usufruire su un massimo di due unità immobiliari. - istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili di proprietà gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. 

cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti e asseganti in godimento ai propri soci. - organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazione promozionale 

- associazioni e società sportive dilettantistiche

 Interventi Previsti e Tetti di spesa: 

- Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari. 

La detrazione viene calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari; a 40.000 euro  moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio se si tratta di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari.; a 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio per edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

 
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sotituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione.

 
La detrazione di questa tipologia di interventi è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari, ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell' impianto sostituito. 


Inteventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il beneficio è previsto anche per i sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purchè realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull'edificio.

 
Installazione di pannelli solari e di colonnine di ricarica rientra nella detrazione del 110% solo se effettuata insieme a uno degli interventi trainanti. Gli interventi di riqualificazione energetica tradizionali possono rientrare nel 110% se fatti congiuntamente a uno degli interventi trainanti.

 
Categorie escluse dai Benefici:

Il Bonus potrà essere applicato alle "unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all'esterno. Per questo motivo in un condominio con appartamenti serviti da impianto di riscaldamento autonomo non sarà possibile usufruire della detrazione sul cambio della caldaia singola, dal momento che non si tratta di lavoro condominiale e di unità immobiliare funzionalmente indipendente. 


Sono escluse dalla fruizione del nuovo ecobonus le unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali: 


A/1 abitazioni di tipo signorile A/8 abitazioni in ville A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici

Per saperne di più consulta la Gazzetta Ufficiale.

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